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C.F.I. - Consulenza Finanziaria Indipendente

 



CFI
Consulenza Finanziaria Indipendente di Pioli Fabio
è la ditta individuale con sede in via XX Settembre 36/3E - 16121 (GENOVA)
,
è dal 2008 specializzata nella prestazione del servizio di consulenza finanziaria

Fabio Pioli, trader professionista dal 1996, titolare della ditta individuale CFI Consulenza Finanziaria Indipendente, iscritto nella sezione Consulenti Finanziari Autonomi dell’ Albo tenuto dall’ Organismo di vigilanza e tenuta dell’ albo dei consulenti finanziari (OCF) con delibera n° 1042 del 12/03/2019
fornisce direttamente consulenza finanziaria in materia di investimenti, ex- art. 1 comma 5 septies del d.lgs 58/98.

In particolare, pur non detenendo denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti
e pur essendo la consulenza finanziaria un'obbligazione di mezzi e non di risultato,CFI,
a maggior tutela dei risparmiatori, sottoscrive un'assicurazione a copertura
della responsabilita' civile professionale che copre la responsabilita' derivante da negligenza professionale

E' scopo di CFI fornire raccomandazioni personalizzate ai clienti riguardo operazioni
su strumenti finanziari, al fine di ottenere costanza nei guadagni, massimizzare il loro grado di soddisfazione nel lungo periodo
e minimizzare il rischio relativo alla loro operativita'.

A tal fine, tramite una stretta conoscenza del cliente, il consulente CFI raccomanda esclusivamente operazioni adatte al cliente, basandosi sulla considerazione delle caratteristiche del cliente stesso.

CFI e’ indipendente da qualsiasi gruppo bancario e finanziario
e attua una politica di evitamento del conflitto di interessi tra se’ e il cliente.

Il cliente ha il diritto di inoltrare segnalazioni ed esposti all' Organismo di vigilanza e tenuta dell' albo dei consulenti finanziari (OCF).

Fabio Pioli aderisce all’ Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), sito internet www.acf.consob.it.
L’ ACF è uno strumento di risoluzione delle controversie tra investitore “retail” (non professionale) e consulente relativamente agli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti nei confronti degli investitori nell’ esercizio della loro attività. Il diritto di ricorrere all’ Arbitro da parte del Cliente “retail” non può formare rinuncia da parte dell' investitore ed è sempre esercitabile anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti.

 
   
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